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Vantaggi fiscali per chi installa un
pannello fotovoltaico
E'
stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.02.07 il nuovo
Decreto CONTO ENERGIA
(per
altri riferimenti normativi clicca qui)
Vi proponiamo un prospetto informativo strutturato a domande-risposte
sul Conto Energia, per semplificare e comprendere i contenuti
principali.
Cos'è il Conto Energia?
Il Conto Energia è un incentivo per l'installazione degli impianti
fotovoltaici grid-connected (connessi alla rete). Prevede la
remunerazione incentivante dell'energia prodotta dall'impianto
fotovoltaico installato e l'azzeramento parziale o totale della bolletta
elettrica (se in regime di scambio sul posto) oppure il ripago
dell'energia ceduta alla rete. Pertanto un DOPPIO VANTAGGIO.
Quale incentivo e per quanto
tempo?
Gli impianti incentivati sono quelli entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra l'emanazione del provvedimento dell'AEEG promulgato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e il
31 Dicembre 2008.
La tariffa incentivante varia in funzione della classe di potenza
dell'impianto e della tipologia di impianto in base alla seguente
tabella: |
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Taglia di potenza dell'impianto |
Impianti non integrati (€/kWh prodotto) |
Impianti parzialmente integrati
(€/kWh prodotto) |
Impianti integrati (€/kWh prodotto) |
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1
kW<P<3 kW |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
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3
kW<P<20 kW |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
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P>20kW |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
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Queste
tariffe incentivanti sono valide per vent'anni dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto e sono costanti in moneta corrente in tutto il
periodo di vent'anni.
Quali sono gli impianti non
integrati architettonicamente?
Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare alla
superficie su cui sono installati, ad esclusione di quelli parzialmente
integrati.
Quali sono gli impianti
parzialmente integrati architettonicamente?
Quelli installati su tetti piani e terrazze, per i quali la quota pari
alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra
perimetrale; in caso contrario risultano non integrati.
Sono inoltre quelli realizzati in modo complanare alle superfici su cui
sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi
di arredo urbano e viario.
Quali sono gli impianti con
integrazione architettonica?
- Quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di copertura o
rivestimento tetti o facciate, aventi la medesima inclinazione e
funzionalità architettonica.
- Quando la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie è
costituita da moduli fotovoltaici.
- Quando i moduli sostituiscono il materiale trasparente o
semi-trasparente atto a permettere l'illuminamento naturale interno agli
edifici.
- Quando i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle
barriere acustiche.
- Quando i moduli costituiscono la parte esposta al sole della
superficie riflettente di elementi di illuminazione.
- Quando i sistemi frangisole sono costituiti da moduli fotovoltaici.
- Quando gli elementi di rivestimento e copertura di parapetti sono
sostituiti da moduli.
- Quando le superfici vetrate delle finestre sono costituite da moduli.
- Quando i moduli costituiscono elementi strutturali di persiane.
- Quando i moduli fotovoltaici costituiscono rivestimento o copertura
aderente alla superficie delle tipologie precedentemente descritte.
E' possibile un incremento di
queste tariffe?
C'è la possibilità di incrementare del 5% le tariffe sopra citate,
quando gli impianti ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti di potenza maggiore di 3kW e non integrati i cui soggetti
responsabili acquisiscono il titolo di autoproduttore, cioè la persona
fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto
fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio
b) impianti per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie
c) impianti integrati in sostituzione di coperture in eternit o
coperture contenenti amianto
d) impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione
inferiore a
5000 abitanti
In aggiunta alla tariffa
incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, vi sono altri
meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta alla rete?
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l'elettricità
prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è
possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:
- accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare
alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi
oppure al contrario nel prelevare dalla rete l'energia necessaria ai
propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando
i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista
della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno
si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l'energia
prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l'energia consumata
in eccesso rispetto alla produzione annua;
- cedere alla rete tutta l'energia prodotta ai prezzi fissati dall'AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW si diventa produttori di
energia, che verrà pagata a prezzo AEEG.
E' riconosciuto un premio per
chi è in possesso di certificazione energetica dell'edificio?
Il nuovo Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad
uso efficiente dell'energia. Il presupposto è che si tratti di impianti
fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto.
Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile sia in
possesso di un attestato di certificazione energetica relativo
all'edificio con l'indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso e che dopo la data di
entrata in esercizio dell'impianto effettui gli interventi indicati nel
suddetto attestato i quali determinino una riduzione di almeno il 10%
dell'indice di prestazione energetica dell'edificio. (Fino alla data di
entrata in vigore della legge nazionale di certificazione energetica
degli edifici, l'attestato di certificazione energetica di cui sopra è
sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.)
A seguito dell'esecuzione degli interventi il soggetto responsabile
trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio chiedendo
il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento della domanda.
Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno
energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta, ma non
potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta
alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo
residuo di diritto.
Il premio viene riconosciuto sempre nella misura del 30% agli impianti
operanti in regime di scambio sul posto se installati in edifici
completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto i quali attestino un indice di prestazione energetica
dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19
Agosto 2005.
Chi può ricevere il
contributo?
Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti
pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la domanda sia i
proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto
fotovoltaico, che altri soggetti in possesso dell'autorizzazione scritta
del proprietario ad installare l'impianto.
Quali impianti possono essere
incentivati?
Gli impianti che entrano in esercizio nel periodo tra l'emanazione del
provvedimento dell'AEEG promulgato entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto e il 31 Dicembre 2008. Non sono incentivati gli
impianti stand-alone (ad isola energetica).
La potenza minima dell'impianto deve essere pari a 1 kW; non ci sono più
limiti massimi.
Gli impianti esistenti possono
essere incentivati?
Sì, possono essere incentivati gli impianti entrati in esercizio tra il
01.10.2005 e la data della prossima delibera dell'AEEG sul Conto
Energia, purchè non abbiano già beneficiato dei precedenti Conto
Energia; in tal caso la domanda per l'incentivo dovrà essere trasmessa
entro 90 giorni dalla delibera dell'AEEG.
E' necessario presentare una
domanda preventiva per accedere all'incentivo, attendendone l'esito
spesso negativo come col Conto Energia 2005-2006?
No: questa è una delle principali novità e miglioramenti del Conto
Energia 2007: non più richieste preventive, con tempi ed esiti incerti,
ma la possibilità di realizzare l'impianto subito dopo l'autorizzazione
amministrativa locale (DIA, ….) e con l'accesso automatico
all'incentivo. E' essenziale però avvalersi di aziende ed installatori
dalla comprovate capacità professionali, poiché l'iter di accesso
all'incentivo è posteriore alla realizzazione dell'impianto, e se la
procedura e l'impianto non rispondessero alla normativa, si perde la
possibilità di ottenere il Conto Energia.
Quali tempi e quali
adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio
degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente:
1. Si acquisisce autorizzazione amministrativa locale; usualmente è
sufficiente una DIA (Denuncia Inizio Attività); se c'è la presenza di
vincoli paesaggistici, ambientali, etc., l'iter autorizzativo risulta
più articolato. Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in
aree agricole, senza dover modificare la destinazione d'uso del terreno.
2. Si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e
si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando se si
intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti
di potenza compresa tra 1 e 20 kW)
3. Il gestore di rete comunica il punto di consegna
4. Ad impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al
gestore di rete che ne curerà l'allaccio alla rete elettrica
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto
bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa
incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio
dell'impianto pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il GSE
comunica la tariffa incentivante.
Quali sono i documenti da
allegare alla domanda di concessione della tariffa incentivante?
I documenti da allegare sono specificati nell'allegato 4 del Decreto:
1. documentazione finale di progetto dell'impianto firmato da un
professionista o da un tecnico iscritto all'Albo professionale che
comprende elaborati grafici di dettaglio e almeno cinque fotografie
dell'impianto
2. scheda tecnica che specifica le caratteristiche dell'impianto
(potenza nominale, tensione in corrente continua in ingresso al gruppo
di conversione, ecc…)
3. elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei convertitori
4. certificato di collaudo dell'impianto
5. dichiarazione dell'atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto
responsabile
6. copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (se
necessario)
Chi erogherà il corrispettivo
dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L'incentivo viene erogato dal GSE. L'ammontare dovuto al soggetto
responsabile è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto
(misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante
riconosciuta al soggetto responsabile. Attraverso il provvedimento
emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto l'AEEG
definirà le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle
tariffe incentivanti.
Che componenti si possono
usare per realizzare l'impianto fotovoltaico?
Si possono usare moduli fotovoltaici ed inverter con le caratteristiche
tecniche definite negli allegati. I componenti devono essere nuovi, non
usati in altri impianti.
Come si integra l'impianto
fotovoltaico con la rete domestica?
Quando si installa un impianto fotovoltaico l'ente di distribuzione
installa un nuovo contatore all'uscita dell'inverter. Quindi tutta
l'energia prodotta dall'impianto verrà conteggiata e usufruirà del Conto
Energia. L'energia prodotta dall'impianto verrà inserita nella rete
domestica ed usata fino ad esaurimento, nel caso l'abitazione necessiti
di più energia essa verrà prelevata direttamente dalla rete di
distribuzione. Questo sistema permette un doppio vantaggio: una
detrazione dalla bolletta di tutti i kWh prodotti dall'impianto e una
monetizzazione di tutta l'energia prodotta dall'impianto.
Esiste un tetto massimo alla
potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo Decreto è di
1200MW. Verranno però incentivati anche gli impianti che entreranno in
esercizio entro quattordici mesi dalla data del raggiungimento dei
1200MW, resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite
sarà elevato a ventiquattro mesi se il soggetto responsabile degli
impianti è un ente pubblico. Inoltre entro sei mesi dalla data di
raggiungimento dei 1200MW saranno determinate le misure per il
raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 3000MW entro il 2016. Al fine
di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione
fotovoltaica che permettano l'aumento di efficienza di conversione dei
componenti e degli impianti è ammessa ad ottenere l'incentivo una
potenza aggiuntiva di 100MW.
E' possibile vendere un
immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico Conto Energia?
Sì: chi compra assieme all'immobile acquisisce l'impianto col relativo
contratto ventennale di incentivo, beneficiandone per il residuo periodo
di diritto.
Dove si possono installare gli
impianti fotovoltaici?
Possono essere installati ovunque (compatibilmente con le norme
urbanistiche/paesaggistiche): sulle coperture degli edifici, a terra, ad
integrazione architettonica, in arredo urbano, in facciate, frangisole,
lucernari, pensiline… etc.
Chi pagherà gli incentivi
fotovoltaici?
I soldi per pagare l'incentivo provengono da un fondo per le energie
rinnovabili finanziato da una componente specifica presente nelle
bollette dell'energia elettrica (CIP6). È una componente che già da
alcuni anni viene pagata nelle bollette per le fonti rinnovabili ed
assimilate e che finalmente avrà una destinazione coerente col prelievo.
Quindi non ci saranno aumenti nelle bollette per pagare il Conto Energia
visto che non è l'ENEL a finanziare questo tipo di incentivo.
Varierà l'incentivo per gli
impianti attivati nei prossimi anni?
Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 Dicembre 2008 le
tariffe non diminuiranno e saranno quelle descritte sopra. Per le gli
impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso tra il 1°
Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 la tariffa verrà decurtata del 2% per
ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008. Con cadenza
biennale a partire dal 2009 verranno comunque emanati nuovi Decreti per
la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti
L'incentivo in Conto Energia è
cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con: incentivi
pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo di investimento;
certificati verdi; titoli di efficienza energetica. Per le scuole
pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche è prevista
la cumulabilità.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli
impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o
energia. |
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