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Vantaggi fiscali per chi installa un pannello fotovoltaico

E' stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.02.07 il nuovo Decreto CONTO ENERGIA (per altri riferimenti normativi clicca qui) Vi proponiamo un prospetto informativo strutturato a domande-risposte sul Conto Energia, per semplificare e comprendere i contenuti principali.

Cos'è il Conto Energia?
Il Conto Energia è un incentivo per l'installazione degli impianti fotovoltaici grid-connected (connessi alla rete). Prevede la remunerazione incentivante dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato e l'azzeramento parziale o totale della bolletta elettrica (se in regime di scambio sul posto) oppure il ripago dell'energia ceduta alla rete. Pertanto un DOPPIO VANTAGGIO.

Quale incentivo e per quanto tempo?
Gli impianti incentivati sono quelli entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra l'emanazione del provvedimento dell'AEEG promulgato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e il 31 Dicembre 2008.
La tariffa incentivante varia in funzione della classe di potenza dell'impianto e della tipologia di impianto in base alla seguente tabella:

Taglia di potenza dell'impianto

Impianti non integrati (€/kWh prodotto)

Impianti parzialmente integrati
(€/kWh prodotto)

Impianti integrati (€/kWh prodotto)

1 kW<P<3 kW

0,40

0,44

0,49

3 kW<P<20 kW

0,38

0,42

0,46

P>20kW

0,36

0,40

0,44

 

Queste tariffe incentivanti sono valide per vent'anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e sono costanti in moneta corrente in tutto il periodo di vent'anni.

Quali sono gli impianti non integrati architettonicamente?
Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare alla superficie su cui sono installati, ad esclusione di quelli parzialmente integrati.

Quali sono gli impianti parzialmente integrati architettonicamente?
Quelli installati su tetti piani e terrazze, per i quali la quota pari alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra perimetrale; in caso contrario risultano non integrati.
Sono inoltre quelli realizzati in modo complanare alle superfici su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario.

Quali sono gli impianti con integrazione architettonica?
- Quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di copertura o rivestimento tetti o facciate, aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica.
- Quando la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie è costituita da moduli fotovoltaici.
- Quando i moduli sostituiscono il materiale trasparente o semi-trasparente atto a permettere l'illuminamento naturale interno agli edifici.
- Quando i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche.
- Quando i moduli costituiscono la parte esposta al sole della superficie riflettente di elementi di illuminazione.
- Quando i sistemi frangisole sono costituiti da moduli fotovoltaici.
- Quando gli elementi di rivestimento e copertura di parapetti sono sostituiti da moduli.
- Quando le superfici vetrate delle finestre sono costituite da moduli.
- Quando i moduli costituiscono elementi strutturali di persiane.
- Quando i moduli fotovoltaici costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie delle tipologie precedentemente descritte.

E' possibile un incremento di queste tariffe?
C'è la possibilità di incrementare del 5% le tariffe sopra citate, quando gli impianti ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti di potenza maggiore di 3kW e non integrati i cui soggetti responsabili acquisiscono il titolo di autoproduttore, cioè la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio
b) impianti per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie
c) impianti integrati in sostituzione di coperture in eternit o coperture contenenti amianto
d) impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione inferiore a
5000 abitanti

In aggiunta alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta alla rete?
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:
- accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare dalla rete l'energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l'energia consumata in eccesso rispetto alla produzione annua;
- cedere alla rete tutta l'energia prodotta ai prezzi fissati dall'AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW si diventa produttori di energia, che verrà pagata a prezzo AEEG.

E' riconosciuto un premio per chi è in possesso di certificazione energetica dell'edificio?
Il nuovo Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia. Il presupposto è che si tratti di impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto.
Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile sia in possesso di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio con l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso e che dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto effettui gli interventi indicati nel suddetto attestato i quali determinino una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio. (Fino alla data di entrata in vigore della legge nazionale di certificazione energetica degli edifici, l'attestato di certificazione energetica di cui sopra è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.)
A seguito dell'esecuzione degli interventi il soggetto responsabile trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.
Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto.
Il premio viene riconosciuto sempre nella misura del 30% agli impianti operanti in regime di scambio sul posto se installati in edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i quali attestino un indice di prestazione energetica dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005.

Chi può ricevere il contributo?
Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico, che altri soggetti in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto.

Quali impianti possono essere incentivati?
Gli impianti che entrano in esercizio nel periodo tra l'emanazione del provvedimento dell'AEEG promulgato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e il 31 Dicembre 2008. Non sono incentivati gli impianti stand-alone (ad isola energetica).
La potenza minima dell'impianto deve essere pari a 1 kW; non ci sono più limiti massimi.

Gli impianti esistenti possono essere incentivati?
Sì, possono essere incentivati gli impianti entrati in esercizio tra il 01.10.2005 e la data della prossima delibera dell'AEEG sul Conto Energia, purchè non abbiano già beneficiato dei precedenti Conto Energia; in tal caso la domanda per l'incentivo dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla delibera dell'AEEG.

E' necessario presentare una domanda preventiva per accedere all'incentivo, attendendone l'esito spesso negativo come col Conto Energia 2005-2006?
No: questa è una delle principali novità e miglioramenti del Conto Energia 2007: non più richieste preventive, con tempi ed esiti incerti, ma la possibilità di realizzare l'impianto subito dopo l'autorizzazione amministrativa locale (DIA, ….) e con l'accesso automatico all'incentivo. E' essenziale però avvalersi di aziende ed installatori dalla comprovate capacità professionali, poiché l'iter di accesso all'incentivo è posteriore alla realizzazione dell'impianto, e se la procedura e l'impianto non rispondessero alla normativa, si perde la possibilità di ottenere il Conto Energia.

Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente:
1. Si acquisisce autorizzazione amministrativa locale; usualmente è sufficiente una DIA (Denuncia Inizio Attività); se c'è la presenza di vincoli paesaggistici, ambientali, etc., l'iter autorizzativo risulta più articolato. Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree agricole, senza dover modificare la destinazione d'uso del terreno.
2. Si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW)
3. Il gestore di rete comunica il punto di consegna
4. Ad impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al gestore di rete che ne curerà l'allaccio alla rete elettrica
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il GSE comunica la tariffa incentivante.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda di concessione della tariffa incentivante?
I documenti da allegare sono specificati nell'allegato 4 del Decreto:
1. documentazione finale di progetto dell'impianto firmato da un professionista o da un tecnico iscritto all'Albo professionale che comprende elaborati grafici di dettaglio e almeno cinque fotografie dell'impianto
2. scheda tecnica che specifica le caratteristiche dell'impianto (potenza nominale, tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione, ecc…)
3. elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei convertitori
4. certificato di collaudo dell'impianto
5. dichiarazione dell'atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile
6. copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (se necessario)

Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L'incentivo viene erogato dal GSE. L'ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto (misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. Attraverso il provvedimento emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto l'AEEG definirà le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti.

Che componenti si possono usare per realizzare l'impianto fotovoltaico?
Si possono usare moduli fotovoltaici ed inverter con le caratteristiche tecniche definite negli allegati. I componenti devono essere nuovi, non usati in altri impianti.

Come si integra l'impianto fotovoltaico con la rete domestica?
Quando si installa un impianto fotovoltaico l'ente di distribuzione installa un nuovo contatore all'uscita dell'inverter. Quindi tutta l'energia prodotta dall'impianto verrà conteggiata e usufruirà del Conto Energia. L'energia prodotta dall'impianto verrà inserita nella rete domestica ed usata fino ad esaurimento, nel caso l'abitazione necessiti di più energia essa verrà prelevata direttamente dalla rete di distribuzione. Questo sistema permette un doppio vantaggio: una detrazione dalla bolletta di tutti i kWh prodotti dall'impianto e una monetizzazione di tutta l'energia prodotta dall'impianto.

Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo Decreto è di 1200MW. Verranno però incentivati anche gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi dalla data del raggiungimento dei 1200MW, resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite sarà elevato a ventiquattro mesi se il soggetto responsabile degli impianti è un ente pubblico. Inoltre entro sei mesi dalla data di raggiungimento dei 1200MW saranno determinate le misure per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 3000MW entro il 2016. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano l'aumento di efficienza di conversione dei componenti e degli impianti è ammessa ad ottenere l'incentivo una potenza aggiuntiva di 100MW.

E' possibile vendere un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico Conto Energia?
Sì: chi compra assieme all'immobile acquisisce l'impianto col relativo contratto ventennale di incentivo, beneficiandone per il residuo periodo di diritto.

Dove si possono installare gli impianti fotovoltaici?
Possono essere installati ovunque (compatibilmente con le norme urbanistiche/paesaggistiche): sulle coperture degli edifici, a terra, ad integrazione architettonica, in arredo urbano, in facciate, frangisole, lucernari, pensiline… etc.

Chi pagherà gli incentivi fotovoltaici?
I soldi per pagare l'incentivo provengono da un fondo per le energie rinnovabili finanziato da una componente specifica presente nelle bollette dell'energia elettrica (CIP6). È una componente che già da alcuni anni viene pagata nelle bollette per le fonti rinnovabili ed assimilate e che finalmente avrà una destinazione coerente col prelievo. Quindi non ci saranno aumenti nelle bollette per pagare il Conto Energia visto che non è l'ENEL a finanziare questo tipo di incentivo.

Varierà l'incentivo per gli impianti attivati nei prossimi anni?
Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 Dicembre 2008 le tariffe non diminuiranno e saranno quelle descritte sopra. Per le gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 la tariffa verrà decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008. Con cadenza biennale a partire dal 2009 verranno comunque emanati nuovi Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti

L'incentivo in Conto Energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con: incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo di investimento; certificati verdi; titoli di efficienza energetica. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche è prevista la cumulabilità.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia.

 

Giannattasio

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